1. Il trattamento economico onnicomprensivo di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, consulenti, membri di consigli di amministrazione, i cui emolumenti sono posti a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
2. Il rimborso, posto a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, delle spese di viaggio in aereo sostenute dai soggetti di cui al comma 1 spetta nel limite delle spese previste per la classe economica.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 467 è abrogato.
4. Nessun atto comportante spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.
1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura i propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei loro compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la parola: «grave» è soppressa.
1. Il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, cessa a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare
1. All'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;
b) dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa».
2. Il comma 1 dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
3. L'articolo 87 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
4. I commi 1 e 3 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una nuova disciplina della materia oggetto dei medesimi commi 1 e 3, osservando i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali o alle commissioni consiliari o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili tra enti locali comunque configurati, è corrisposto un gettone di presenza;
b) il gettone di presenza è determinato in misura differenziata per classi di enti locali, individuate in rapporto alla popolazione;
c) il gettone di presenza è corrisposto per ciascun giorno di seduta e solo per le sedute che sono validamente tenute;
d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone di presenza è corrisposto solo ai componenti che hanno partecipato ad almeno un terzo delle votazioni medesime;
e) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per una stessa giornata;
f) non possono essere cumulati più gettoni di presenza per la partecipazione nella medesima giornata a più assemblee elettive od organi rappresentativi;
g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro è riconosciuta solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta;
h) ai componenti della giunta comunale è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; una indennità mensile, differenziata
i) ai componenti delle giunte provinciali è corrisposta una indennità mensile differenziata per classi di province, individuate in rapporto alla popolazione;
l) i gettoni di presenza di cui alla lettera a) e le indennità mensili di cui alle lettere h) e i) sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla loro soppressione, qualora gli enti locali non conseguano il pareggio di bilancio o si trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica.
1. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti.
3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità
2. I comuni adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data cessano dalla carica i rappresentanti eletti nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del comma 2, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le
1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il comma 9 è abrogato.
2. I consiglieri già nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai consiglieri stessi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Dopo l'articolo 251 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«Art. 251-bis. - (Pubblicazione sui siti web dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare sul
1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
1. È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
1. È soppressa la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
2. Le funzioni dell'ISVAP sono attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti nella rispettiva materia, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato all'amministrazione competente individuata dal regolamento di cui al comma 1 con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicate dalla medesima amministrazione.
3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri dei centri, delle commissioni e delle Autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai medesimi commissari e membri di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono trasferite, per i medesimi fini di promozione industriale attribuiti all'IPI, al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.
1. È soppresso l'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. È soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.
3. È soppressa la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981.
1. È soppressa la Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. È soppresso l'Ente italiano montagna (EIM), di cui all'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. È soppresso il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle